Una struttura sanitaria privata ottiene un decreto ingiuntivo contro un'azienda sanitaria locale, confermato da una sentenza civile passata in giudicato. Nel successivo giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento, l'azienda sanitaria eccepisce un accordo transattivo stipulato prima della sentenza definitiva. Il Consiglio di Stato accoglie la tesi dell'azienda sanitaria. La Corte di Cassazione, tuttavia, cassa la decisione, stabilendo che il giudice amministrativo ha ecceduto la propria giurisdizione. Non poteva infatti valutare un fatto (la transazione) anteriore al giudicato, che doveva essere fatto valere nel processo civile. Il ruolo del giudice dell'ottemperanza è puramente esecutivo e non può modificare la portata del giudicato civile.
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