Un committente chiedeva la risoluzione del contratto d'appalto per la costruzione di una paratia di messa in sicurezza del terreno. L'opera presentava evidenti difetti esecutivi e violava le regole dell'arte. Tuttavia, i vizi non rendevano la struttura del tutto inutilizzabile, poiché interventi correttivi ne avevano garantito la piena funzionalità. I giudici hanno quindi negato lo scioglimento totale del rapporto, disponendo solo una riduzione del compenso parametrata alle spese di riparazione affrontate dal committente. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente questa decisione. La risoluzione del contratto d'appalto opera unicamente se i difetti rendono l'opera del tutto inadatta alla sua funzione originaria. In presenza di vizi facilmente eliminabili, la legge riconosce al committente soltanto la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore, oltre all'applicazione automatica degli interessi commerciali sulle somme residue.
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