Una società immobiliare impugna una cartella di pagamento, presentando prima l'istanza di reclamo-mediazione. L'Agenzia Fiscale rigetta l'istanza con una comunicazione via PEC. La società procede al deposito del ricorso tributario dopo 30 giorni dalla PEC, ma entro il termine calcolato dalla scadenza dei 90 giorni per la mediazione. L'Agenzia ne eccepisce la tardività. La Corte di Cassazione dà ragione alla società, stabilendo che la notifica via PEC, avvenuta in un'epoca in cui il processo tributario telematico non era ancora in vigore (2013), è giuridicamente inesistente e non idonea a far decorrere il termine breve per il deposito. Il ricorso era quindi tempestivo.
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