Una ricercatrice universitaria, il cui contratto di collaborazione è scaduto il 30 giugno 2017, ha richiesto l'Indennità Dis-Coll. L'Istituto previdenziale ha negato la prestazione, sostenendo che la legge riconosce il beneficio agli assegnisti di ricerca solo per gli eventi verificatisi a partire dal 1° luglio 2017. Secondo l'Ente, l'evento coinciderebbe con la scadenza del contratto. La Corte d'Appello ha invece dato ragione alla lavoratrice. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, respingendo il ricorso dell'Istituto. I giudici hanno chiarito che per evento di disoccupazione non si intende il fatto storico che ha causato la fine del rapporto, ma lo stato di disoccupazione stesso. Poiché il contratto è terminato il 30 giugno, lo stato di disoccupazione è iniziato esattamente il 1° luglio 2017, garantendo così alla lavoratrice il pieno diritto a percepire l'Indennità Dis-Coll.
Continua »