Lo Spedizioniere, titolare del regime di transito doganale esterno, ha impugnato un avviso di pagamento per dazi doganali e sanzioni relativi a merci provenienti dalla Cina e dirette in Romania. L'Agenzia delle Dogane ha accertato che la merce non era mai giunta a destinazione e che il documento di arrivo presentava timbri falsi. Lo Spedizioniere si è difeso sostenendo la propria buona fede e di essere vittima di una truffa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che lo spedizioniere, in qualità di garante, è responsabile in solido per il mancato arrivo della merce a prescindere dalla sua buona fede. Inoltre, la Corte ha negato il diritto all'anonimato per le persone giuridiche, chiarendo che tale tutela spetta esclusivamente alle persone fisiche in presenza di dati sensibili.
Continua »