Una Lavoratrice, assunta come personale ATA, ha visto il suo punteggio in una graduatoria d'istituto rettificato e il suo contratto annullato. Ha impugnato queste decisioni davanti al Giudice ordinario, ma il Tribunale ha ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di un interesse legittimo. La Corte di Cassazione, con un regolamento preventivo di giurisdizione, ha invece stabilito che la questione relativa alla Giurisdizione graduatorie d'istituto e ai punteggi non riguarda una procedura concorsuale in senso stretto, bensì un diritto soggettivo del lavoratore. Pertanto, la competenza spetta al Giudice ordinario.
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