Un dipendente di un'azienda sanitaria ha richiesto le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, assumendo di aver ricoperto il ruolo di responsabile di magazzino. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, ritenendo che le attività svolte rientrassero nella sua qualifica contrattuale ordinaria e negando rilievo a una precedente sentenza già passata in giudicato. Tale precedente decisione aveva riconosciuto le mansioni superiori fino al 2003. Il lavoratore ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione del vincolo del giudicato e l'omessa valutazione di domande subordinate. La Cassazione ha ritenuto la questione complessa e di particolare rilevanza nomofilattica, evidenziando il contrasto tra decisioni basate sui medesimi presupposti di fatto. Per questo motivo, la Suprema Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza della sezione ordinaria.
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