Un Lavoratore, ricercatore presso un Ente, ha partecipato a un concorso per la progressione di carriera. Non è stato inserito nella graduatoria finale perché era andato in pensione prima della chiusura della procedura, che si era protratta ingiustificatamente. Il bando prevedeva l'inserimento solo per il personale in servizio. Il Lavoratore ha lamentato la violazione dell'Art. 64 del CCNL, che imponeva all'Ente di attivare procedure concorsuali per lo sviluppo professionale in tempi certi. La Corte d'Appello aveva negato il risarcimento, ritenendo l'articolo una norma programmatica e non un diritto individuale. La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che l'Art. 64 del CCNL, letto con l'Art. 40 del D.Lgs. 165/2001 e i principi di correttezza, imponeva all'Ente di offrire una seria "perdita di chance di sviluppo professionale". La Corte d'Appello dovrà ora verificare la concreta possibilità del Lavoratore di ottenere la promozione.
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