La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di due assessorati regionali, stabilendo che questi avevano un vero e proprio obbligo di mobilità nei confronti dei lavoratori di un ente di formazione professionale privato. I dipendenti erano stati sospesi senza retribuzione e gli enti regionali avevano omesso di attivare le procedure necessarie a garantire la loro continuità lavorativa. La Corte ha chiarito che, nonostante i lavoratori fossero dipendenti di un ente privato, esisteva un "rapporto di servizio" con la Regione, dato che l'ente operava per conto e con finanziamenti pubblici. Di conseguenza, la mancata attivazione delle procedure di mobilità non era una scelta discrezionale, ma una violazione di un preciso dovere legale, che ha generato il diritto al risarcimento del danno per i lavoratori.
Continua »