La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un imputato per associazione a delinquere finalizzata alla gestione abusiva di scarti. Il soggetto gestiva una complessa rete dedita alla raccolta non autorizzata, alla selezione e alla successiva vendita di materiali a imprese compiacenti, bruciando poi i residui invenduti. Il condannato ha presentato ricorso contestando la sussistenza dell'associazione, la configurabilità del traffico illecito di rifiuti, l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. I giudici supremi hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione perché le censure miravano a una rivalutazione delle prove di fatto, attività non consentita nel giudizio di legittimità. L'uomo deve pagare le spese legali e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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