Una proprietaria immobiliare ha impugnato una cartella di pagamento per il contributo di bonifica del 2011, sostenendo che i suoi immobili, situati in un'area urbana servita da fognatura pubblica, fossero esenti per evitare una doppia imposizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'esenzione dal contributo di bonifica richiede necessariamente la stipula di una convenzione tra il Consorzio di bonifica e il gestore del servizio idrico. In assenza di tale accordo, il Consorzio mantiene il potere di riscuotere la tassa. Inoltre, la contribuente non ha provato il pagamento della tariffa fognaria per l'anno contestato, avendo prodotto solo una bolletta dell'acqua di un anno diverso. Di conseguenza, la contribuente perde la causa e deve pagare le somme richieste.
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