Un'azienda di costruzioni ha subito l'espropriazione di un terreno per la realizzazione di una caserma dei Vigili del Fuoco. Non avendo accettato l'offerta iniziale, ha chiesto la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio e di occupazione temporanea. La Corte d'Appello ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento, qualificando l'area come edificabile. Il Ministero ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo di non essere il reale beneficiario e contestando la natura edificabile del terreno. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il Ministero, in quanto effettivo utilizzatore della caserma, è tenuto a pagare l'indennità di esproprio. Inoltre, ha ribadito che la destinazione pubblica del terreno non esclude la sua edificabilità legale se è consentita l'iniziativa privata.
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