Un'azienda, concessionaria di un'area demaniale marittima, riceveva dal Comune una richiesta di aumento dei canoni per oltre 65.000 euro. Per risolvere la controversia, l'azienda presentava domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. 104/2020, versando il 30% delle somme dovute. La Corte d'appello dichiarava cessata la materia del contendere, ritenendo perfezionata la sanatoria. L'Agenzia del Demanio ricorreva in Cassazione, sostenendo l'esistenza di un vietato condono su condono e la mancanza di accordo della Pubblica Amministrazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la definizione agevolata era valida poiché i debiti del precedente condono del 2013 erano stati interamente pagati. Spetta al giudice, e non alla PA, valutare il perfezionamento della sanatoria.
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