Una cooperativa di servizi ha contestato il metodo di calcolo del premio assicurativo INAIL, chiedendo il rimborso di somme versate in eccesso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che per determinate categorie lavorative, come i facchini, si applica il regime del "premio speciale unitario". Questo sistema, basato su un importo fisso anziché sulla retribuzione effettiva, costituisce una norma speciale non abrogata da successive leggi di carattere generale, in applicazione del principio "lex posterior generalis non derogat priori speciali".
Continua »