Due soggetti, il Ricorrente Principale e il Coimputato, sono stati condannati per traffico di hashish con l'aggravante ingente quantità. Il Coimputato aveva concordato la pena in appello, rinunciando ai motivi di ricorso. Il Ricorrente Principale contestava la condanna, in particolare l'applicazione dell'aggravante ingente quantità, sostenendo la mancanza di accertamenti analitici sul principio attivo. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Coimputato per il precedente accordo. Ha rigettato il ricorso del Ricorrente Principale, confermando che l'aggravante ingente quantità era provata da intercettazioni e sequestri, che dimostravano la disponibilità di grandi quantitativi di droga, anche senza analisi specifiche su piccole quantità.
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