Un cittadino ha impugnato una decisione sull'equa riparazione, contestando la quantificazione delle spese legali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che nel procedimento di equa riparazione, la fase di opposizione e quella monitoria costituiscono un unico giudizio. Di conseguenza, in caso di accoglimento dell'opposizione, la **liquidazione spese legali** deve essere ricalcolata in modo unitario per l'intero processo, sulla base dell'esito finale e del principio di soccombenza, senza essere vincolata alla liquidazione precedente.
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