La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo alla norma che dichiara inammissibile un'impugnazione inviata a un indirizzo PEC errato, anche se l'atto perviene tempestivamente al giudice corretto. La Corte ritiene che tale eccessivo formalismo possa violare il diritto di difesa e il principio di ragionevolezza, trattando un errore meramente formale in modo più severo di un errore sostanziale. Il giudizio è stato sospeso in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
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