La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16166/2024, ha stabilito che la domanda di ammissione al passivo in amministrazione straordinaria non interrompe la prescrizione. L'effetto interruttivo permanente si produce solo con il deposito dell'elenco dei crediti da parte dei commissari. Nel caso di specie, un credito vantato da un Ministero verso una società, poi fallita, è stato dichiarato prescritto poiché erano decorsi oltre dieci anni dall'ultimo atto interruttivo, senza che i commissari avessero mai depositato l'elenco dei crediti ammessi. La successiva conversione in fallimento non ha sanato la prescrizione già maturata.
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