Numerosi medici specializzandi, formati prima dell'anno accademico 2006/2007, hanno richiesto un adeguamento economico, sostenendo che la borsa di studio percepita non costituisse un'adeguata remunerazione secondo le direttive europee. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30799/2023, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che la normativa applicabile è il D.Lgs. 257/1991, che prevedeva una borsa di studio, ritenuta sufficiente attuazione degli obblighi comunitari. Il trattamento economico più favorevole, introdotto con il D.Lgs. 368/1999, non è retroattivo e si applica solo a partire dall'anno accademico 2006/2007, rappresentando una scelta discrezionale del legislatore e non un tardivo adempimento.
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