Un gruppo di medici, specializzatisi dopo il 1991, ha citato in giudizio lo Stato per ottenere un risarcimento, sostenendo che la borsa di studio percepita fosse inadeguata e non rivalutata secondo le direttive comunitarie. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la legittimità della normativa nazionale dell'epoca. Secondo la Corte, non vi era alcun obbligo derivante dal diritto comunitario di garantire una remunerazione minima superiore a quella già prevista, né di procedere a un adeguamento automatico della borsa di studio medici specializzandi per gli iscritti prima dell'anno accademico 2006/2007.
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