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Direttiva 82/76/CEE

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367 provvedimenti

Risarcimento medici: la Cassazione sulla prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di un gruppo di medici che chiedevano un risarcimento per la mancata remunerazione durante i corsi di specializzazione frequentati tra il 1980 e il 1994. L'ordinanza conferma il principio consolidato secondo cui il termine di prescrizione decennale per il diritto al risarcimento dei medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999, rendendo le azioni successive tardive e quindi estinte.
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Prescrizione medici specializzandi: Cassazione conferma
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20776/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per la mancata remunerazione durante la specializzazione tra il 1982 e il 1994. Il caso verteva sulla questione della prescrizione del diritto. La Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato, secondo cui il termine decennale di prescrizione per queste richieste di risarcimento decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999. Poiché i ricorrenti non hanno interrotto la prescrizione entro il 2009, il loro diritto è stato considerato estinto.
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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione
Un medico specializzando ha citato in giudizio diverse amministrazioni statali per ottenere il compenso non corrisposto durante i corsi di specializzazione. Le corti di merito hanno respinto la domanda a causa della prescrizione del diritto. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha confermato la decisione, ribadendo che la prescrizione per i medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999. Inoltre, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per tardivo deposito, consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai fermo.
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Remunerazione medici specializzandi: no a ricalcoli
Una dottoressa ha richiesto un adeguamento economico per il suo corso di specializzazione svoltosi prima del 2007, sostenendo una tardiva applicazione delle direttive europee. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la migliore remunerazione per medici specializzandi, introdotta con una normativa successiva, non ha effetto retroattivo. La Corte ha ribadito la sua giurisprudenza consolidata, dichiarando il ricorso inammissibile e sanzionando la ricorrente per abuso del processo.
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Borsa studio medici specializzandi: no aumenti
Un gruppo di medici, specializzatisi dopo il 1991, ha citato in giudizio lo Stato per ottenere un risarcimento, sostenendo che la borsa di studio percepita fosse inadeguata e non rivalutata secondo le direttive comunitarie. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la legittimità della normativa nazionale dell'epoca. Secondo la Corte, non vi era alcun obbligo derivante dal diritto comunitario di garantire una remunerazione minima superiore a quella già prevista, né di procedere a un adeguamento automatico della borsa di studio medici specializzandi per gli iscritti prima dell'anno accademico 2006/2007.
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Domanda nuova in appello: quando è inammissibile?
Una specializzanda si vede negare il risarcimento per la mancata retribuzione durante la specializzazione. In appello, riduce l'importo richiesto e la Corte lo considera una domanda nuova inammissibile. La Cassazione interviene, stabilendo che la semplice riduzione del quantum non altera i fatti costitutivi della pretesa e quindi non costituisce una domanda nuova, cassando la sentenza e rinviando il caso alla Corte d'Appello.
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Remunerazione medici specializzandi: la decisione
La Corte d'Appello di Roma si è pronunciata sul diritto alla remunerazione dei medici specializzandi per la tardiva attuazione delle direttive europee. La sentenza ha parzialmente accolto le richieste dei medici, riconoscendo il risarcimento per chi frequentava corsi di specializzazione comuni a più Stati UE dopo il 1° gennaio 1983, anche se iscritti prima di tale data. Ha però escluso dal risarcimento le specializzazioni non previste dalle direttive, come l'oncologia, specificando che l'obbligazione dello Stato è un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione.
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