Medici specializzandi: la prescrizione del risarcimento
Il tema del risarcimento per i Medici specializzandi che hanno frequentato i corsi tra il 1983 e il 1991 senza adeguata remunerazione torna al centro dell’attenzione della Suprema Corte. La questione riguarda la tardiva attuazione delle direttive comunitarie da parte dello Stato italiano e il limite temporale entro cui i professionisti possono agire in giudizio.
Il caso dei Medici specializzandi e il termine decennale
Un gruppo di medici ha citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il ristoro economico derivante dal mancato recepimento delle direttive europee (75/362/CEE e 82/76/CEE). Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno rigettato le domande, dichiarando il diritto ormai estinto per prescrizione. I ricorrenti hanno impugnato tali decisioni sostenendo che il termine non potesse decorrere finché non vi fosse stata certezza giurisprudenziale sulla natura dell’azione e sul giudice competente.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come esista un orientamento ormai granitico (nomofilachia) che individua nel 27 ottobre 1999 il momento di inizio della prescrizione. In tale data è entrata in vigore la Legge 370/1999, che ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo a una parte dei medici, rendendo palese l’inadempimento dello Stato verso tutti gli altri.
Incertezza giurisprudenziale e decorrenza
Secondo la Corte, le difficoltà interpretative o i dubbi sulla giurisdizione non impediscono l’esercizio del diritto. Il danneggiato ha l’onere di interrompere la prescrizione anche attraverso semplici atti stragiudiziali, senza dover attendere sentenze chiarificatrici. La stabilità di questo principio ha portato la Corte a sanzionare i ricorrenti per aver riproposto tesi già ampiamente superate.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la decisione spiegando che la Legge 370/1999 ha rimosso ogni incertezza circa la volontà dello Stato di non adempiere ulteriormente agli obblighi europei per le annualità pregresse. Da quel momento, ogni medico interessato era in grado di percepire la lesione del proprio diritto e di attivarsi per tutelarlo. Le questioni relative alla natura contrattuale o extracontrattuale dell’azione, o alla competenza del giudice ordinario rispetto a quello amministrativo, sono state giudicate irrilevanti ai fini del blocco della prescrizione. Inoltre, la Corte ha applicato l’art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, evidenziando che la presentazione di un ricorso basato su motivi manifestamente infondati e contrari a una giurisprudenza consolidata costituisce un abuso dello strumento processuale.
Le conclusioni
In conclusione, per i Medici specializzandi che non hanno agito entro il 27 ottobre 2009, ogni pretesa risarcitoria deve considerarsi definitivamente preclusa. La sentenza ribadisce l’importanza della certezza del diritto e la necessità per i professionisti di monitorare attentamente i termini di legge, specialmente in presenza di interventi legislativi che definiscono i confini di un diritto risarcitorio. La condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie aggiuntive serve da monito contro il contenzioso temerario su questioni giuridiche già risolte in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità.
Da quando decorre il termine per chiedere il risarcimento?
Il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge 370/1999, che ha reso definitivo l’inadempimento dello Stato.
I dubbi sulla giurisdizione sospendono la prescrizione?
No, le incertezze su quale giudice sia competente o sulla natura dell’azione non impediscono il decorso del termine, poiché il diritto può essere comunque esercitato.
Cosa rischia chi avvia una causa basata su tesi già respinte?
Il ricorrente rischia la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento di sanzioni pecuniarie in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.