La Cassazione chiarisce un punto cruciale sul Fondo di Garanzia INPS. Un lavoratore, che aveva continuato a prestare servizio anche dopo il fallimento dell'azienda durante l'esercizio provvisorio, si è visto negare il pagamento di due mensilità. La Corte ha stabilito che, per chi prosegue l'attività, il periodo di riferimento per la tutela non decorre dalla data della domanda di fallimento, ma dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Poiché le mensilità richieste erano troppo antecedenti a tale data, non rientravano più nella copertura del Fondo. La decisione finale ha quindi dato ragione all'INPS, ribaltando le sentenze precedenti e respingendo la domanda del lavoratore.
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