Una società energetica chiede il rimborso delle accise sul gas, pagate ma non dovute grazie a una direttiva UE. L'Amministrazione Finanziaria nega parte del rimborso per superamento dei termini. La Cassazione affronta il tema della decadenza rimborso accise, stabilendo un principio fondamentale: il termine biennale per la richiesta non parte dalla dichiarazione annuale, ma dalla data di ogni singolo versamento mensile, poiché il pagamento era indebito fin dall'origine. La Corte, tuttavia, accoglie parzialmente il ricorso dell'azienda, rettificando la data di ricezione dell'istanza e riconoscendo il diritto al rimborso per un breve periodo prima ritenuto prescritto. L'esito è una vittoria parziale per il contribuente.
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