Accise gasolio commerciale: no al rimborso per Euro 2 con FAP
Il tema del rimborso delle accise gasolio commerciale rappresenta un pilastro fondamentale per la sostenibilità economica delle imprese di trasporto. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha posto un freno alle speranze di chi confidava nel ‘retrofit’ tecnologico per accedere ai benefici fiscali. La questione centrale riguarda la possibilità di ottenere il credito d’imposta per veicoli che, pur essendo nati come Euro 2, sono stati aggiornati con filtri anti-particolato (FAP).
Il caso: autobus Euro 2 e aggiornamento ambientale
Una società esercente servizi di trasporto pubblico locale aveva impugnato il diniego dell’Agenzia delle Dogane relativo al rimborso delle accise per il quarto trimestre 2016. I mezzi in questione erano stati originariamente immatricolati nella categoria Euro 2, ma successivamente dotati di sistemi FAP per permetterne l’omologazione ambientale in classi superiori (Euro 3 o Euro 5). Secondo la tesi difensiva, tale evoluzione tecnica avrebbe dovuto garantire l’accesso al regime agevolato previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
La distinzione tra circolazione e fiscalità
La Suprema Corte ha confermato l’orientamento dei giudici di merito, sottolineando una distinzione netta tra i parametri ambientali necessari per la libera circolazione nelle aree urbane e i requisiti strutturali richiesti per le agevolazioni sulle accise gasolio commerciale. Sebbene l’installazione del FAP riduca drasticamente il particolato, essa non interviene su tutti gli altri standard tecnici e di sicurezza che definiscono le categorie Euro superiori sin dalla fabbricazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura eccezionale delle norme tributarie agevolative. L’art. 1, comma 645, della Legge 208/2015 esclude esplicitamente dal beneficio i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. I giudici hanno ribadito che, in base all’art. 14 delle Preleggi, le leggi che derogano a regole generali non possono essere applicate oltre i casi in esse considerati. L’installazione successiva di un filtro FAP non comporta una variazione della categoria di classificazione del mezzo ai fini fiscali, ma solo un inquadramento limitato ai fini dell’inquinamento da massa di particolato. Inoltre, la normativa nazionale è stata ritenuta pienamente compatibile con la Direttiva 2003/96/CE, la quale lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nel modulare le aliquote per perseguire obiettivi di politica ambientale e rinnovo del parco veicoli.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Cassazione blindano l’interpretazione restrittiva delle agevolazioni sulle accise gasolio commerciale. Per le imprese di trasporto, ciò significa che gli investimenti in tecnologie di abbattimento delle emissioni su mezzi datati, pur essendo utili per superare i blocchi del traffico, non sono sufficienti a riqualificare il veicolo sotto il profilo tributario. Il diritto al rimborso resta ancorato alla categoria di omologazione originaria del costruttore. Questa decisione sottolinea l’importanza di una pianificazione strategica del rinnovo della flotta, poiché solo l’acquisto di nuovi mezzi con standard nativi superiori può garantire la certezza del risparmio fiscale sulle accise.
L’installazione del filtro FAP permette di ottenere il rimborso delle accise per un veicolo Euro 2?
No, l’installazione del filtro migliora solo i parametri delle emissioni per la circolazione urbana ma non cambia la categoria fiscale originaria del mezzo necessaria per il beneficio.
Perché le agevolazioni sulle accise non si applicano ai veicoli Euro 2 aggiornati tecnicamente?
Le norme sulle agevolazioni fiscali sono di natura eccezionale e non ammettono interpretazioni estensive, mantenendo il limite della categoria Euro 2 come invalicabile.
La normativa italiana che limita i rimborsi è compatibile con il diritto dell’Unione Europea?
Sì, la Corte ha stabilito che gli Stati membri hanno la facoltà di limitare le agevolazioni fiscali per incentivare il rinnovo del parco veicoli e tutelare l’ambiente.