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Direttiva 2001/23/CE

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120 provvedimenti

Trasferimento di ramo d’azienda: quando la cessione è lecita
Alcuni dipendenti hanno impugnato la cessione del reparto gestione fatture tra due grandi società, ritenendo illegittimo il trasferimento di ramo d'azienda e chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro con la società originaria. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, accertando l'autonomia organizzativa e la preesistenza del reparto ceduto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che, per configurare un valido trasferimento di ramo d'azienda, il reparto deve possedere un'autonomia funzionale preesistente alla cessione, ossia la capacità di perseguire uno scopo produttivo autonomo con i propri mezzi. Poiché i lavoratori non hanno dimostrato la mancanza di tale autonomia, la Cassazione ha rigettato il ricorso per i dipendenti superstiti, dichiarando cessata la materia del contendere per coloro che avevano rinunciato al giudizio.
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Trasferimento d’azienda: no alla rivalutazione della buonuscita
Un gruppo di ex dipendenti postali ha richiesto la rivalutazione dell'indennità di buonuscita, congelata al momento della trasformazione dell'ente pubblico in società per azioni nel 1998. I lavoratori sostenevano che la privatizzazione costituisse un trasferimento d'azienda ai sensi delle direttive europee, con conseguente diritto alla conservazione dei trattamenti più favorevoli. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la semplice trasformazione della forma giuridica di un ente, senza cambio di proprietà o titolarità, non configura un trasferimento d'azienda. Di conseguenza, la legge nazionale che ha cristallizzato la buonuscita introducendo il TFR per il periodo successivo è pienamente legittima.
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Reinternalizzazione servizi: no al trasferimento di ramo d’azienda
Un gruppo di dipendenti di una società di servizi ha chiesto il riconoscimento del passaggio alle dipendenze di una grande azienda di telecomunicazioni. Nel 2000, quest'ultima aveva ceduto il servizio di amministrazione del personale, ma nel 2017 ha deciso di reinternalizzare alcune attività di payroll, senza però acquisire beni o personale. I lavoratori sostenevano che tale operazione costituisse una retrocessione, configurando un trasferimento di ramo d'azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che la semplice riassunzione di servizi, senza il passaggio di un complesso organizzato di beni e persone dotato di preesistente autonomia funzionale, non costituisce un trasferimento di ramo d'azienda, bensì una mera rimodulazione del contratto di appalto. Di conseguenza, i dipendenti rimangono alle dipendenze della società esterna.
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Cessione ramo d’azienda: nullo il passaggio senza beni
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità della cessione dei contratti di lavoro attuata tramite una presunta cessione ramo d'azienda da una holding a una società di rete. I Lavoratori avevano contestato il trasferimento, evidenziando che l'operazione aveva riguardato solo il personale, mentre tutti i beni strumentali, i software e i servizi di supporto erano rimasti in capo alla società cedente. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Azienda, ribadendo che per configurarsi un legittimo trasferimento è indispensabile l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo ceduto. Di conseguenza, i rapporti di lavoro dei dipendenti devono proseguire alle dipendenze della società originaria.
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Trasferimento di ramo d’azienda: nullo senza autonomia
La Corte di Cassazione ha confermato l'inefficacia del trasferimento di ramo d'azienda effettuato da una società di telecomunicazioni a favore di un'azienda di servizi. Quattro dipendenti del settore back office avevano impugnato la cessione, lamentando la mancanza di autonomia funzionale del reparto trasferito. I giudici hanno accertato che i supporti informatici e i database essenziali non erano stati ceduti, mantenendo i lavoratori sotto il controllo indiretto della società cedente tramite un contestuale contratto di appalto. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi di tutte le parti, confermando che senza una reale indipendenza operativa preesistente non si configura un legittimo trasferimento di ramo d'azienda. Di conseguenza, l'azienda cedente deve ripristinare i rapporti di lavoro con i dipendenti illegittimamente trasferiti.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra, no al risarcimento
Il Lavoratore viene licenziato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo durante un trasferimento d'azienda tra la Società Cedente e la Società Cessionaria in amministrazione straordinaria. Il Lavoratore contesta la violazione dei criteri di scelta, dimostrando di possedere qualifiche superiori rispetto ai colleghi trattenuti. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del recesso e il diritto alla reintegrazione del dipendente, stabilendo che il trasferimento d'azienda comporta il passaggio automatico del personale anche in caso di crisi aziendale. Tuttavia, accoglie il ricorso della Società Cessionaria sulla richiesta economica: la domanda di risarcimento danni è improcedibile davanti al giudice del lavoro e deve essere presentata al giudice fallimentare.
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Trasferimento d’azienda: i lavoratori battono la cooperativa
Due lavoratori di una cooperativa che gestiva un servizio in appalto hanno chiesto la prosecuzione del rapporto di lavoro con la nuova cooperativa subentrante, invocando il trasferimento d'azienda. La nuova cooperativa, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, sosteneva si trattasse di una semplice successione in appalto senza continuità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della nuova cooperativa. I giudici hanno stabilito che si configura un trasferimento d'azienda quando l'organizzazione aziendale rimane immutata nel passaggio di gestione. Inoltre, la contumacia iniziale ha impedito alla cooperativa di dimostrare in tempo gli elementi di discontinuità del servizio. Di conseguenza, i lavoratori hanno ottenuto il diritto a mantenere il posto di lavoro e a ricevere le differenze retributive accumulate.
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Fondo di Garanzia INPS: TFR dovuto anche dopo l’affitto d’azienda
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando il diritto di un lavoratore a ricevere il TFR dal Fondo di Garanzia INPS. Il lavoratore, dopo un periodo di affitto di ramo d'azienda, era tornato alle dipendenze del datore di lavoro originario a seguito di retrocessione. Successivamente, quest'ultimo era fallito, determinando la cessazione del rapporto di lavoro. La Suprema Corte ha chiarito che il Fondo di Garanzia INPS deve intervenire poiché l'insolvenza si è verificata in capo al datore di lavoro effettivo al momento della cessazione del rapporto, escludendo la responsabilità solidale dell'affittuaria tornata in bonis.
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Trasferimento di ramo d’azienda: nullo se manca l’autonomia
La Corte di Cassazione ha confermato l'inefficacia del trasferimento di ramo d'azienda attuato da un'importante società di telecomunicazioni a favore di un'impresa terza. Un lavoratore ha contestato la cessione del proprio reparto, sostenendo che la struttura ceduta non avesse una reale autonomia. I giudici hanno dato ragione al dipendente: il reparto trasferito continuava a dipendere strettamente dall'azienda originaria per la gestione e i sistemi informatici, operando in regime di monocommittenza. Di conseguenza, non si configurava un vero trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società cedente, confermando che il rapporto di lavoro del dipendente rimane attivo a tutti gli effetti con l'azienda originaria e condannando la società al pagamento delle spese legali.
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Trasferimento d’azienda: niente TFR se il lavoro continua
Nel caso di un trasferimento d'azienda, un lavoratore chiedeva all'ente previdenziale il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), sostenendo che il suo rapporto di lavoro fosse cessato a seguito di un accordo sindacale e di formali dimissioni seguite da immediata riassunzione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che, in caso di continuazione dell'attività aziendale, gli accordi sindacali possono modificare le condizioni di lavoro ma non possono escludere il passaggio automatico dei dipendenti al nuovo datore di lavoro. Di conseguenza, le dimissioni e la riassunzione sono nulle e il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni. Non essendoci stata una reale cessazione del rapporto, il lavoratore non ha diritto a percepire il TFR.
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Trasferimento d’azienda: niente TFR se l’attività continua
Nel caso di un trasferimento d'azienda in cui l'attività economica continua, i lavoratori passano automaticamente al nuovo datore di lavoro senza interruzioni. Un lavoratore aveva richiesto all'INPS il pagamento del TFR maturato prima del trasferimento, sostenendo che il suo rapporto di lavoro fosse cessato a seguito di un accordo sindacale e di formali dimissioni seguite da riassunzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che in caso di continuazione dell'attività, gli accordi sindacali non possono derogare al principio del passaggio automatico dei dipendenti. Di conseguenza, le dimissioni e la riassunzione sono nulle e il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni, escludendo il diritto del lavoratore a percepire il TFR in quel momento.
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Trasferimento d’azienda: continuità del lavoro o TFR subito?
Un lavoratore ha richiesto all'INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) a seguito del trasferimento d'azienda della società datrice di lavoro, avvenuto tramite affitto e successiva cessione. Il lavoratore sosteneva che un accordo sindacale avesse interrotto il precedente rapporto, facendone nascere uno nuovo. L'INPS si è opposto, sostenendo la continuità del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che, in caso di trasferimento d'azienda con prosecuzione dell'attività, gli accordi sindacali possono modificare le condizioni di lavoro ma non possono escludere il passaggio automatico dei dipendenti al nuovo datore. Di conseguenza, il rapporto di lavoro non si è mai interrotto e il lavoratore non ha diritto al TFR.
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Trasferimento d’azienda o vendita di beni? La Cassazione decide
Un dipendente di una compagnia aerea in amministrazione straordinaria ha richiesto il riconoscimento del diritto al passaggio automatico del proprio rapporto di lavoro alla nuova società acquirente. Il lavoratore ha invocato la disciplina del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e della direttiva europea 2001/23/CE. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. I giudici hanno stabilito che l'operazione tra le due compagnie si è configurata come una semplice vendita di beni e non come un trasferimento d'azienda. È stata infatti accertata la mancanza di continuità economica e di autonomia funzionale dei beni ceduti, inseriti in un progetto industriale del tutto nuovo e ridotto. Di conseguenza, non opera la tutela del mantenimento del posto di lavoro per i dipendenti della società originaria.
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Trasferimento di azienda: No all’assunzione dopo internalizzazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'internalizzazione di un servizio, prima affidato in appalto, non costituisce automaticamente un trasferimento di azienda. Un gruppo di lavoratori, ex dipendenti di una società appaltatrice del servizio di recapito, chiedeva l'assunzione presso l'Azienda committente dopo che questa aveva deciso di gestire il servizio internamente. La Corte ha respinto la richiesta, chiarendo che per aversi un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. è necessario il passaggio di un nucleo organizzato di beni e personale, cosa non avvenuta nel caso specifico. L'Azienda committente, infatti, aveva riorganizzato il servizio usando esclusivamente mezzi e personale propri, senza acquisire nulla dall'ex appaltatore. Di conseguenza, non sussisteva alcun obbligo di assunzione.
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Cessione di ramo d’azienda fittizia: l’Azienda perde la causa
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima una cessione di ramo d'azienda tra due società di telecomunicazioni. L'operazione aveva trasferito un gruppo di lavoratori addetti al 'customer care'. La Corte ha stabilito che, per essere valida, una cessione di ramo d'azienda deve riguardare un'entità produttiva che sia funzionalmente autonoma e preesistente al trasferimento. Nel caso specifico, il ramo ceduto non possedeva queste caratteristiche, poiché dipendeva ancora strettamente dalla struttura dell'azienda cedente. Di conseguenza, il trasferimento dei lavoratori è stato annullato e i loro rapporti di lavoro sono stati ripristinati con l'azienda originaria, che ha perso la causa e ha dovuto pagare le spese legali.
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Vince la causa ma viene trasferito: il trasferimento illegittimo
La Corte di Cassazione ha confermato il carattere di trasferimento illegittimo del lavoratore disposto da una banca. L'azienda, dopo aver ricevuto un ordine giudiziale di reintegrare il dipendente nella sede originaria di Napoli a seguito di una cessione di ramo d'azienda dichiarata nulla, lo aveva immediatamente trasferito a Bologna. La banca ha giustificato la decisione con motivazioni organizzative legate alla digitalizzazione. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che l'azienda non ha fornito prove sufficienti e concrete per queste ragioni. L'ordine di reintegra impone il ripristino della posizione lavorativa originaria, e ogni successivo spostamento deve essere supportato da prove solide, il cui onere ricade interamente sul datore di lavoro. Di conseguenza, il trasferimento è stato dichiarato inefficace.
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Cessione ramo d’azienda fittizia: l’Azienda perde, i Lavoratori tornano
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima una cessione di ramo d'azienda perché la parte di attività trasferita non possedeva i requisiti di autonomia funzionale e preesistenza. Due lavoratrici, trasferite insieme a una porzione di 'back office', hanno dimostrato che il ramo ceduto dipendeva ancora totalmente dall'azienda cedente per locali, strumenti informatici e direttive. La Corte ha stabilito che non si può mascherare una semplice espulsione di personale sotto la forma di una cessione. Di conseguenza, il trasferimento è stato annullato e le lavoratrici hanno ottenuto il diritto di essere reintegrate presso il datore di lavoro originario.
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Cessione di ramo d’azienda fittizia: la Cassazione tutela i lavoratori
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di cessione di ramo d'azienda tra un'impresa di telecomunicazioni e una società di servizi. L'operazione riguardava le attività di back office. La Corte ha stabilito che la cessione era illegittima perché il ramo trasferito non possedeva i requisiti di autonomia funzionale e preesistenza. Le attività cedute, infatti, continuavano a dipendere strettamente dall'azienda cedente per organizzazione, direttive e strumenti tecnologici. Di conseguenza, non si trattava di una vera cessione di ramo d'azienda, ma di una mera esternalizzazione di personale. La Corte ha quindi confermato la decisione che dichiarava l'inefficacia del trasferimento nei confronti dei lavoratori, ordinando il ripristino del loro rapporto di lavoro con l'azienda originaria.
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Cessione Ramo d’Azienda Fittizia: Lavoratrice Vince, Azienda Paga
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima una cessione di ramo d'azienda tra una grande compagnia telefonica e un'altra società. Una lavoratrice aveva contestato il suo trasferimento, sostenendo che il ramo ceduto (servizi di back office) non fosse autonomo. I giudici le hanno dato ragione, stabilendo che per una valida cessione di ramo d'azienda è indispensabile che la parte trasferita possieda autonomia funzionale e sia preesistente all'operazione. Poiché il ramo continuava a dipendere dall'azienda cedente per locali, sistemi informatici e direttive, la cessione è stata ritenuta inefficace nei confronti della dipendente, che ha visto ripristinato il suo rapporto di lavoro con l'originario datore.
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Trasferimento ramo d’azienda: vince il lavoratore senza prova scritta
Un lavoratore chiedeva il riconoscimento dei suoi crediti da lavoro subordinato a un'azienda fallita, sostenendo la continuità del rapporto a seguito di un trasferimento di ramo d'azienda. Il Tribunale rigettava la richiesta per mancanza di prova scritta dell'operazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo un principio fondamentale: per il lavoratore, la prova del trasferimento di ramo d'azienda non è vincolata alla forma scritta. Egli può dimostrarlo con ogni mezzo, inclusi testimoni o documenti interni. La Corte ha annullato la decisione precedente perché il giudice non aveva esaminato una comunicazione aziendale decisiva e aveva omesso di pronunciarsi su specifiche domande del lavoratore. Il processo dovrà essere celebrato di nuovo.
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