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Direttiva 1999/70/CE — Sezione Lavoro Civile

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517 provvedimenti

Altri anni per Direttiva 1999/70/CE

Discriminazione dei lavoratori a termine: precari battono l’Ente
Due insegnanti precari hanno fatto causa alla Provincia Autonoma per ottenere il riconoscimento degli scatti di anzianità e della retribuzione estiva, contestando la discriminazione dei lavoratori a termine rispetto al personale di ruolo. La Corte d'Appello ha accolto la domanda dei lavoratori. La Provincia Autonoma ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la legittimità del trattamento differenziato in base alla natura temporanea del rapporto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente pubblico. I giudici hanno ribadito che l'anzianità di servizio deve essere valutata allo stesso modo per dipendenti fissi e precari, vietando disparità di trattamento non giustificate da ragioni oggettive. Di conseguenza, i docenti hanno ottenuto il diritto alle differenze retributive e al pagamento dei mesi estivi.
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Scuola: stop alla discriminazione dei lavoratori a termine
Alcuni docenti precari hanno citato in giudizio l'amministrazione pubblica per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio e della retribuzione estiva, contestando la discriminazione dei lavoratori a termine rispetto al personale di ruolo. La Corte d'Appello ha accolto la domanda dei docenti. L'ente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la legittimità del trattamento differenziato in base alla natura temporanea del rapporto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico. I giudici hanno stabilito che l'esclusione dei docenti precari dagli scatti di anzianità e dalla retribuzione estiva costituisce una violazione del principio di parità di trattamento previsto dal diritto europeo. Di conseguenza, i docenti hanno diritto alle differenze retributive e al pagamento delle spese legali da parte dell'amministrazione soccombente.
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Contratto a termine nel pubblico impiego: niente posto fisso
Una lavoratrice ha impugnato un contratto a termine nel pubblico impiego stipulato con un ente pubblico non economico, chiedendone la conversione a tempo indeterminato o il risarcimento del danno per l'illegittimità della causale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Corte ha chiarito che nel pubblico impiego vige il divieto assoluto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, per rispetto del principio del concorso pubblico. Inoltre, la richiesta di risarcimento è stata respinta poiché la lavoratrice ha contestato un singolo contratto e non una reiterazione abusiva. In assenza di abuso sistematico, non opera la presunzione del danno comunitario, e la lavoratrice avrebbe dovuto dimostrare concretamente il pregiudizio subito, cosa che non ha fatto.
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Reiterazione abusiva di contratti a termine: il danno è presunto
Una lavoratrice ha fatto causa a un ente pubblico chiedendo il risarcimento e la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa della reiterazione abusiva di contratti a termine dal 1997. La Corte d'Appello ha negato il risarcimento per mancanza di prova del danno. La Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice: sebbene per i contratti anteriori al 2001 (recepimento della direttiva UE) serva la prova del danno, per quelli successivi opera la presunzione di danno ("danno eurounitario"). La Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare tutti i contratti successivi al 2001 per verificare l'eventuale abuso. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Abusiva reiterazione di contratti a termine: risarcimento sì
Una lavoratrice ha fatto causa a un ente pubblico non economico, contestando la legittimità di diversi contratti di lavoro stagionali a tempo determinato e chiedendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato, oltre al risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha respinto le richieste per mancanza di prova del danno. La Cassazione ha chiarito che, nel pubblico impiego, l'abusiva reiterazione di contratti a termine non consente mai la conversione in un rapporto stabile. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso sul risarcimento: in caso di abuso, il danno per il lavoratore pubblico è presunto (cd. danno comunitario) e va liquidato in modo forfettario senza necessità di prova specifica. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare il risarcimento.
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Abuso di contratti a termine: niente posto fisso ma risarcimento
Quindici lavoratori hanno fatto causa a un ente pubblico non economico per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato per il servizio di esazione del pedaggio. La Corte di Cassazione ha confermato che, nel pubblico impiego, vige il divieto assoluto di trasformare i rapporti precari in contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso dei lavoratori sul risarcimento. La Corte ha stabilito che l'abuso di contratti a termine da parte della Pubblica Amministrazione genera un danno comunitario presunto. Questo danno va risarcito in modo forfettario (tra 2,5 e 12 mensilità) senza che il dipendente debba provarlo. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare l'indennità risarcitoria a favore dei lavoratori.
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Parità di trattamento dei lavoratori a termine: precari vs Stato
Un insegnante, assunto per anni con contratti a tempo determinato e poi stabilizzato, ha richiesto il pagamento delle differenze stipendiali maturate durante il precariato. Egli lamentava l'assenza di scatti di anzianità, riservati solo ai colleghi di ruolo. L'Amministrazione Pubblica si è opposta, difendendo la legittimità del trattamento differenziato. La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso dell'amministrazione sia quello del docente. La Corte ha ribadito il principio della parità di trattamento dei lavoratori a termine, confermando che i precari hanno diritto alla progressione stipendiale basata sull'anzianità effettiva di servizio. Tuttavia, ha chiarito che per il periodo di precariato non si possono applicare i criteri virtuali di calcolo dell'anzianità previsti solo per la ricostruzione della carriera post-ruolo. Entrambe le parti sono rimaste soccombenti.
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Contratto a tempo determinato: no a deroghe da accordi aziendali
L'Azienda ha assunto La Lavoratrice con diversi contratti a termine, superando il limite massimo di trentasei mesi previsto dalla legge. L'Azienda sosteneva che i contratti stipulati in base a un accordo integrativo aziendale per attività stagionali dovessero essere esclusi dal calcolo dei trentasei mesi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, stabilendo che solo la contrattazione collettiva nazionale, e non quella aziendale, può derogare al limite massimo di durata per il contratto a tempo determinato. Di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato dichiarato a tempo indeterminato, con obbligo di riassunzione e risarcimento del danno per La Lavoratrice.
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Abuso di contratti a termine: no al risarcimento automatico
Un lavoratore della pubblica amministrazione, assunto inizialmente con ripetuti contratti di somministrazione e a tempo determinato, ha fatto causa al Ministero chiedendo il risarcimento dei danni per l'abuso di contratti a termine. Nel frattempo, il dipendente è stato stabilizzato con un contratto a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando che la stabilizzazione cancella l'abuso e ripara il danno subito. Di conseguenza, non spetta alcun risarcimento automatico aggiuntivo, a meno che il lavoratore non dimostri concretamente di aver subito ulteriori e specifici danni patrimoniali o personali a causa del precariato. Il lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese legali.
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Abuso di contratti a termine: l’ente pubblico perde e risarcisce
Un docente ha lavorato per anni presso una scuola paritaria gestita da un ente pubblico previdenziale tramite quattro contratti a tempo determinato. Il lavoratore ha contestato l'illegittima reiterazione dei contratti, chiedendo il risarcimento del danno. La Corte d'Appello ha condannato l'ente al risarcimento di dieci mensilità per l'abuso di contratti a termine. L'ente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'applicabilità delle norme speciali della scuola statale e contestando il danno. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che ai dipendenti delle scuole paritarie gestite da enti diversi dal Ministero dell'Istruzione si applica lo statuto generale del pubblico impiego. Di conseguenza, la reiterazione ingiustificata dei contratti costituisce un abuso che dà diritto al risarcimento del danno, non sanabile da una ipotetica e futura stabilizzazione.
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Abusiva reiterazione dei contratti a termine: vince il dirigente
Un dirigente esterno ha lavorato per anni per un'Amministrazione Pubblica tramite ripetuti contratti a tempo determinato. Alla fine del rapporto, ha chiesto il risarcimento per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e il pagamento delle ferie non godute. La Corte di Cassazione ha accolto le sue richieste. I giudici hanno stabilito che anche per i dirigenti pubblici esterni si applicano le tutele europee contro il precariato. L'amministrazione non può rinnovare i contratti per soddisfare esigenze stabili senza una reale giustificazione temporanea. Inoltre, il dirigente ha diritto all'indennità per le ferie non godute, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo formalmente invitato a goderne prima della scadenza del contratto. La causa torna alla Corte d'Appello per una nuova decisione.
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Abuso del contratto a termine: risarcimento per l’infermiera
Un'infermiera ha lavorato per un'azienda sanitaria locale con ripetuti contratti a tempo determinato per oltre trentasei mesi. Il Tribunale le ha riconosciuto un risarcimento, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione ritenendo i contratti liberalizzati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che anche nella sanità pubblica non è consentito l'abuso del contratto a termine. La Suprema Corte ha chiarito che la reiterazione illegittima oltre i limiti temporali fa scattare il diritto al risarcimento del danno, noto come danno comunitario. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio per una nuova decisione.
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Ricostruzione della carriera: no al servizio in scuola paritaria
Alcuni docenti hanno chiesto il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie per la ricostruzione della carriera dopo l'assunzione nella scuola statale. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del Ministero dell'Istruzione. I giudici hanno chiarito che il lavoro svolto presso istituti privati paritari non è equiparabile a quello statale ai fini dell'anzianità. Lo status giuridico dei dipendenti e i datori di lavoro sono diversi, escludendo ogni discriminazione. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto definitivamente le richieste dei lavoratori, stabilendo che il servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie non dà diritto a incrementi stipendiali o avanzamenti di carriera automatici nella scuola pubblica.
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Onere della prova contratto a termine: la Cassazione sta col Lavoratore
Una lavoratrice del settore sanitario ha fatto causa a un'Azienda Sanitaria per essere stata esclusa da una procedura di stabilizzazione e per l'uso eccessivo di contratti a termine. La Corte di Cassazione ha confermato la sua esclusione, ma ha accolto la sua richiesta di risarcimento. La sentenza stabilisce un principio fondamentale sull'onere della prova nel contratto a termine: spetta sempre al datore di lavoro, e non al dipendente, dimostrare che le ragioni per l'assunzione a tempo determinato erano valide e reali. I giudici di merito avevano sbagliato a invertire questo onere. La causa torna quindi alla Corte d'Appello per ricalcolare il danno dovuto alla lavoratrice.
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Stabilizzazione Annulla Risarcimento Danno: Sentenza Cassazione
Alcuni dipendenti pubblici, dopo oltre dieci anni di contratti a termine, hanno fatto causa a un Comune per ottenere un risarcimento. Durante il processo, l'ente li ha assunti a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha stabilito che questa assunzione definitiva rappresenta una misura riparatoria adeguata, che assorbe e sostituisce il diritto a un indennizzo economico. La sentenza chiarisce il rapporto tra stabilizzazione e risarcimento danno, negando quest'ultimo perché la prima è stata considerata una sanzione sufficiente per l'abuso subito. I lavoratori hanno quindi perso la causa.
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Precario pubblico: il divieto di conversione blocca il posto fisso
Un istruttore sportivo, dopo aver lavorato per 15 anni per una Pubblica Amministrazione con contratti annuali, ha chiesto la trasformazione del suo rapporto a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta, ribadendo il fermo principio del divieto di conversione dei contratti a termine nel settore pubblico. A differenza del settore privato, l'abuso di precariato da parte dello Stato non porta alla stabilizzazione, ma solo a un risarcimento economico. La Corte ha chiarito che questa regola serve a tutelare i principi costituzionali di accesso tramite concorso pubblico e di controllo della spesa. La richiesta di risarcimento per danno pensionistico è stata ugualmente respinta perché non ancora attuale.
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Abuso contratti a termine: 17 anni precario, risarcito con 6 mesi
Una lavoratrice del settore scolastico ha lavorato per un Comune con contratti a tempo determinato per 17 anni, dal 2002 al 2019. I giudici hanno riconosciuto l'esistenza di un abuso contratti a termine da parte dell'ente pubblico. La Corte d'Appello aveva condannato il Comune a un risarcimento pari a sei mensilità dell'ultimo stipendio. La lavoratrice ha fatto ricorso in Cassazione, ritenendo il risarcimento troppo basso. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione precedente. I giudici supremi hanno stabilito che il calcolo del danno era stato fatto in modo corretto e ben motivato, rendendo la condanna a sei mensilità definitiva.
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Ricostruzione carriera docenti: l’anno vale 365 giorni, non 305
Una docente, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, chiede il pieno riconoscimento del servizio prestato con contratti a termine. I giudici di merito le danno ragione, utilizzando un divisore di 305 giorni per calcolare un anno di servizio. Il Ministero ricorre in Cassazione, sostenendo che il divisore corretto sia 365. La Suprema Corte accoglie il ricorso del Ministero, stabilendo che per la ricostruzione carriera docenti si deve usare il divisore 365 per evitare un'ingiusta 'discriminazione alla rovescia' a favore degli ex precari. La causa torna quindi alla Corte d'Appello per un nuovo calcolo.
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Contratti a termine nulli? Il risarcimento del danno è dovuto
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sul risarcimento danno contratti a termine nel pubblico impiego. Un lavoratore, assunto da una Regione con una serie di contratti a termine verbali e quindi nulli, ha comunque diritto al risarcimento. L'Amministrazione sosteneva che la nullità escludesse l'abuso. La Corte ha invece chiarito che proprio la mancanza di forma scritta, eludendo le norme a tutela del lavoratore, costituisce una forma di abuso. Di conseguenza, la nullità del contratto non cancella il diritto del lavoratore a essere risarcito per la reiterazione illegittima del rapporto precario. Il lavoratore ha quindi vinto la causa, ottenendo la conferma del suo diritto all'indennità.
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Abuso Contratti a Termine Scuola: Cassazione Ribalta la Decisione
Un docente aveva ottenuto un risarcimento per la successione di più contratti a termine. Il Ministero dell'Istruzione ha però presentato ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la semplice ripetizione di supplenze su 'organico di fatto' non è sufficiente a dimostrare un abuso contratti a termine scuola. Il lavoratore deve fornire elementi specifici che provino come quei contratti servissero a coprire esigenze stabili e non temporanee. La Corte ha quindi annullato la precedente condanna, rinviando la causa alla Corte d'Appello per una nuova valutazione basata su questo criterio più rigoroso.
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