La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22216/2024, ha rigettato il ricorso di un operatore di scommesse estero, confermando la sua soggezione all'imposta unica scommesse per l'attività svolta in Italia tramite un centro di trasmissione dati. La Corte ha stabilito la responsabilità solidale tra il bookmaker e l'agente locale, poiché entrambi partecipano alla 'gestione' delle scommesse, che costituisce il presupposto territoriale e soggettivo del tributo. La decisione ribadisce la compatibilità della normativa italiana con i principi del diritto dell'Unione Europea, escludendo qualsiasi discriminazione.
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