Un avvocato dipendente di un ente pubblico previdenziale, pur essendosi classificato utilmente in una selezione interna, si è visto negare la promozione a causa della mancata approvazione formale della graduatoria. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'ente non può interrompere arbitrariamente una procedura legittimamente avviata, confermando il diritto del lavoratore alla progressione di carriera. La sentenza chiarisce che il 'blocco' normativo degli stipendi ha inciso solo sugli effetti economici, non sul diritto giuridico alla promozione. Di conseguenza, al lavoratore è stato riconosciuto l'inquadramento superiore con decorrenza giuridica retroattiva, il risarcimento del danno per il periodo intermedio e gli effetti economici a partire dalla fine del blocco.
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