Una società cooperativa ha applicato un contratto collettivo aziendale che prevedeva retribuzioni inferiori a quelle del contratto nazionale di settore più rappresentativo. A seguito di un accertamento, gli enti previdenziali hanno richiesto il pagamento delle differenze contributive, qualificando l'inadempienza come evasione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della cooperativa, stabilendo che il minimale contributivo, fissato per legge con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, è un principio inderogabile. Pertanto, nessun accordo di secondo livello può prevedere una base imponibile inferiore. La Corte ha inoltre confermato la classificazione del fatto come evasione contributiva, in quanto le denunce presentate erano basate su un presupposto giuridico errato e non veritiero.
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