Una società farmaceutica si è vista contestare il pagamento di una fornitura da un'Azienda Sanitaria, la quale pretendeva uno sconto del 5% su farmaci oggetto di gara. La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene la gara fosse stata bandita prima della legge sul "pay back farmaci", le offerte erano state presentate quando una riduzione di prezzo era già obbligatoria. La successiva legge sul pay back ha solo modificato le modalità di versamento dello sconto (direttamente alla Regione anziché all'Azienda Sanitaria), senza alterare le condizioni economiche dell'offerta. Di conseguenza, il ricorso dell'Azienda Sanitaria è stato respinto.
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