Una struttura sanitaria privata ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria per il pagamento di prestazioni extra budget. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, in assenza di un contratto integrativo scritto, spetta alla struttura privata l'onere di provare l'effettiva disponibilità di fondi pubblici per la remunerazione delle prestazioni eccedenti. La Corte ha inoltre escluso l'ingiustificato arricchimento, poiché l'ente pubblico aveva chiaramente comunicato il tetto di spesa, manifestando implicitamente la volontà di non ricevere prestazioni ulteriori.
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