La Corte di Cassazione ha stabilito che se un contratto attuativo richiama esplicitamente un contratto normativo (contratto per relationem), le modifiche apportate a quest'ultimo si estendono automaticamente al primo, anche se le parti non coincidono perfettamente. Nel caso specifico, un istituto scolastico è stato condannato a pagare una società di servizi per prestazioni rese, in quanto una modifica del contratto quadro tra il Ministero e la società è stata ritenuta vincolante anche per la scuola, dato il richiamo esplicito contenuto nel contratto attuativo. La Corte ha rigettato il ricorso dell'istituto, confermando la validità dell'integrazione contrattuale 'per relationem'.
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