L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato la rettifica della rendita catastale di un immobile di proprietà del Contribuente. L'atto di appello è stato inviato tramite un operatore postale privato. Il Contribuente non si è costituito in giudizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, confermando che la notifica tramite posta privata di un atto giudiziario, avvenuta prima della completa liberalizzazione del settore, è nulla e non inesistente. Tuttavia, poiché il destinatario è rimasto contumace e non vi è prova della ricezione nei termini di legge, la nullità non è stata sanata. Di conseguenza, l'appello è stato dichiarato inammissibile, sancendo la vittoria del Contribuente.
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