Notifica controllo formale: per la Cassazione è valida anche tramite posta privata
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un importante aspetto procedurale in materia tributaria. La notifica del controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 non richiede necessariamente l’impiego del servizio postale universale. Questa decisione distingue nettamente tra una ‘notificazione’ formale di un atto impositivo e una semplice ‘comunicazione’ interna a un procedimento, con rilevanti conseguenze pratiche per contribuenti e Amministrazione Finanziaria.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate a una società. Quest’ultima impugnava la cartella sostenendo, tra le altre cose, la nullità dell’atto per un vizio procedurale a monte: l’esito del controllo formale, atto presupposto della cartella, le era stato comunicato tramite un operatore postale privato e non attraverso Poste Italiane.
Secondo la tesi della contribuente, questa modalità di invio avrebbe reso la comunicazione invalida, inficiando di conseguenza la validità della successiva cartella di pagamento. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso su questo punto, e la decisione veniva confermata in appello. L’Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l’interpretazione dei giudici di merito, proponeva ricorso per cassazione.
Validità della notifica del controllo formale con operatori privati
Il cuore della controversia verteva sull’interpretazione del quadro normativo applicabile ratione temporis, ovvero prima dell’entrata in vigore della Legge n. 124 del 2017 che ha liberalizzato il mercato dei servizi di notificazione. All’epoca dei fatti, l’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 riservava in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane) i ‘servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta’.
I giudici di merito avevano ritenuto che anche la comunicazione dell’esito del controllo formale rientrasse in questa categoria esclusiva. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ribaltato questa visione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito la natura giuridica della comunicazione prevista dall’art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973. Gli Ermellini hanno stabilito che tale comunicazione non costituisce una ‘notificazione’ di un atto amministrativo o tributario sostanziale, né tantomeno di un atto giudiziario.
Si tratta, invece, di una mera comunicazione endoprocedimentale. Il suo scopo è informare il contribuente dell’esito delle verifiche effettuate sulla sua dichiarazione, dandogli la possibilità di fornire chiarimenti o documenti prima dell’emissione della cartella di pagamento. Non è un atto impositivo, ma un passaggio intermedio del procedimento di controllo.
Di conseguenza, non rientrando nella categoria degli atti giudiziari o delle comunicazioni ad essi connesse per cui la legge prevedeva l’esclusiva di Poste Italiane, la sua trasmissione poteva legittimamente avvenire anche tramite un operatore postale privato. L’esclusiva, sottolinea la Corte, era limitata alla notificazione formale di atti giudiziari e di specifici atti previsti dalla legge, non a semplici comunicazioni amministrative.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Il principio di diritto affermato è chiaro: la comunicazione dell’esito del controllo formale ex art. 36-ter è un atto endoprocedimentale che non richiede le formalità della notificazione a mezzo posta riservate al fornitore del servizio universale (nel regime previgente alla L. 124/2017). Questa decisione consolida un’interpretazione che distingue in base alla natura dell’atto da comunicare, attribuendo rilevanza alla sostanza più che alla forma. Per i contribuenti, ciò significa che non è possibile eccepire l’invalidità di tali comunicazioni basandosi unicamente sull’operatore postale utilizzato, dovendo invece concentrarsi su eventuali vizi sostanziali dell’atto.
La comunicazione dell’esito di un controllo formale è una ‘notificazione’ di un atto tributario?
No, secondo la Corte di Cassazione non è una ‘notificazione’ di un atto amministrativo o tributario sostanziale, bensì una semplice comunicazione endoprocedimentale, ovvero un atto informativo interno al procedimento.
Era necessario usare Poste Italiane per inviare la comunicazione del controllo formale prima della liberalizzazione del 2017?
No. La Corte ha chiarito che l’esclusiva di Poste Italiane riguardava solo la notificazione di atti giudiziari e comunicazioni connesse, non le semplici comunicazioni amministrative come quella relativa all’esito del controllo formale.
Qual è la conseguenza pratica di questa sentenza?
La conseguenza è che la comunicazione dell’esito di un controllo formale è da considerarsi valida anche se effettuata tramite un operatore postale privato, e il contribuente non può impugnare la successiva cartella di pagamento eccependo questo specifico vizio di forma.