Un lavoratore, assunto a tempo indeterminato da un'agenzia regionale dopo una serie di contratti a termine, ha citato in giudizio l'ente lamentando una dequalificazione lavoratore. Sosteneva che il nuovo inquadramento fosse inferiore alle mansioni precedentemente svolte. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la stabilizzazione non costituisce una continuazione del rapporto precedente, ma la creazione di un contratto nuovo e distinto. Di conseguenza, non vi è un diritto automatico al mantenimento del livello superiore e il lavoratore non ha fornito prove adeguate a sostegno della sua richiesta.
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