Un'azienda del settore carrozzeria ha contestato un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti (TARSU), sostenendo che le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali dovessero essere esenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la richiesta di rateizzazione non impedisce l'impugnazione. Ha inoltre stabilito che, per la corretta tassazione rifiuti speciali, il regolamento comunale deve definire criteri sia qualitativi che quantitativi per l'assimilazione all'urbano. In mancanza, si applica la normativa generale che prevede l'esenzione solo per le aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali, con onere della prova a carico del contribuente.
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