Un imprenditore, condannato per reati fiscali, ha effettuato il pagamento integrale del debito tributario dopo l'avvio delle verifiche. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44963/2024, ha stabilito che, sebbene il pagamento tardivo non estingua il reato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 74/2000, deve essere obbligatoriamente considerato dal giudice per valutare la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha quindi annullato con rinvio la condanna per una delle annualità, ordinando una nuova valutazione che tenga conto della condotta riparatoria dell'imputato.
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