Un individuo, condannato in appello, ha richiesto la rescissione del giudicato sostenendo di non aver ricevuto la notifica per l'udienza di secondo grado. L'imputato, tuttavia, aveva partecipato personalmente al processo di primo grado. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che il rimedio della rescissione del giudicato è riservato esclusivamente a chi è stato assente per l'intera durata del processo a causa di una incolpevole mancata conoscenza. La partecipazione anche a una sola fase del processo, come il primo grado, esclude la possibilità di accedere a questo strumento straordinario.
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