Un professionista ha impugnato una cartella di pagamento per un visto infedele, sostenendo l'incompetenza dell'ufficio provinciale che l'aveva emessa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la competenza a sanzionare il professionista per un visto infedele spetta esclusivamente alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del professionista stesso, e non all'ufficio locale del contribuente. Di conseguenza, l'atto emesso dall'ufficio incompetente è stato annullato.
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