La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha affrontato il caso di un professionista sanzionato per un visto di conformità infedele su una dichiarazione dei redditi. La Corte ha stabilito un principio fondamentale sulla competenza territoriale per l'irrogazione della sanzione. È stato chiarito che l'ufficio competente non è quello legato al domicilio fiscale del contribuente, ma la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del professionista o del CAF che ha commesso la violazione. Di conseguenza, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che sosteneva la competenza dell'ufficio locale, è stato respinto, confermando l'illegittimità dell'atto emesso da un ufficio territorialmente incompetente.
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