Un imputato, condannato per una violazione del Codice della Strada, ha presentato ricorso contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la misura della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la sola assenza di precedenti penali non è sufficiente per la concessione del beneficio. La decisione del giudice di merito è insindacabile se basata su una motivazione logica, come la gravità del fatto, e rientra nel suo potere discrezionale.
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