La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale presentato da un Lavoratore. Questi era stato condannato per essersi sottratto agli arresti domiciliari, misura eseguita dopo un arresto in flagranza per la violazione degli obblighi di sorveglianza speciale (Art. 75 D.Lgs. 159/2011). Il Lavoratore contestava l'erronea applicazione della legge e la mancata considerazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.). La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso riproponesse censure già esaminate e respinte dai giudici precedenti, i quali avevano correttamente evidenziato la "non scarsa offensività" del comportamento del Lavoratore, caratterizzato da una chiara volontà di inosservanza. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del Lavoratore al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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