Una società acquirente, dopo aver inviato una lettera per la risoluzione di un contratto preliminare per inadempimento della venditrice, si è vista rigettare la domanda di insinuazione al passivo del fallimento di quest'ultima. La Cassazione ha confermato la decisione, chiarendo che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è possibile modificare la domanda (neanche a titolo di 'emendatio libelli'). Inoltre, una semplice comunicazione stragiudiziale di risoluzione, non seguita da un'azione giudiziaria prima del fallimento, non è opponibile alla curatela, rendendo la domanda di risoluzione improponibile.
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