Una struttura sanitaria privata ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per il mancato pagamento di prestazioni erogate tra il 2010 e il 2012. La Corte d'Appello aveva respinto la richiesta, ritenendo invalido il rapporto in assenza di un contratto scritto preventivo. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo che i contratti retroattivi con la Pubblica Amministrazione sono ammissibili, soprattutto nel settore sanitario dove la definizione della spesa avviene spesso a consuntivo. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione alla luce di questo principio.
Continua »