La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28442/2024, ha stabilito che per calcolare l'indennità di riacquisto di un'area industriale, in base all'art. 63 della L. 448/1998, non si applicano le norme generali sull'espropriazione del Testo Unico Edilizia. La Corte ha chiarito che il riacquisto è un istituto speciale con una finalità ripristinatoria dell'interesse pubblico, differente dall'espropriazione. Pertanto, l'indennizzo non può essere liquidato sulla base del valore venale dell'area di sedime, come previsto dall'art. 38 TUE, ma deve seguire i criteri della legge speciale, che mira a restituire il bene all'uso pubblico per cui era stato originariamente concesso, senza premiare condotte abusive.
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