Una società della grande distribuzione ha contestato un avviso di pagamento per la TARI 2014, sostenendo di aver diritto all'esenzione per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali (imballaggi), gestiti a proprie spese. La Corte di Cassazione, riformando la decisione di merito, ha chiarito che i rifiuti da imballaggi terziari sono per legge esclusi dal servizio pubblico. Ha stabilito che i giudici di merito hanno errato nel non valutare adeguatamente le denunce presentate dall'azienda. Ha inoltre precisato che l'esenzione TARI si applica solo alla quota variabile del tributo, mentre la quota fissa resta dovuta per coprire i costi generali del servizio.
Continua »