Un cittadino straniero, condannato a oltre dodici anni di reclusione per traffico di stupefacenti, ha richiesto la rescissione del giudicato sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo a suo carico a causa della sua espulsione dall'Italia e dell'asserito abbandono della difesa da parte del suo avvocato di fiducia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. I giudici hanno evidenziato che l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia e aveva firmato personalmente un ricorso dopo l'espulsione, dimostrando così la piena conoscenza del procedimento. La successiva perdita di contatti è stata attribuita al colpevole disinteresse dell'imputato e non a negligenza del legale. Di conseguenza, la condanna definitiva è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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