Una persona condannata si oppone alla revoca della sospensione condizionale della pena, lamentando un omesso avviso al difensore. La persona aveva due avvocati, ma la notifica dell'udienza era stata inviata solo a uno di essi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Ha stabilito che la mancata notifica a uno dei due legali costituisce una nullità 'intermedia'. Questo tipo di errore deve essere eccepito in udienza dall'avvocato presente. Poiché il legale in aula non ha sollevato alcuna obiezione, il vizio si considera 'sanato' (cioè superato) e l'atto resta valido. Di conseguenza, la persona condannata ha perso il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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