Il caso riguarda L'Imputato, condannato per evasione, che ha richiesto la rescissione del giudicato sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo celebrato in sua assenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno evidenziato che L'Imputato era stato regolarmente identificato, aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio, dove erano state eseguite le notifiche. La mancanza di contatti successivi tra L'Imputato e il suo legale costituisce una sua negligenza e configura una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, escludendo una mancata conoscenza incolpevole. Di conseguenza, la richiesta di rescissione del giudicato è stata respinta, confermando la condanna e imponendo il pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
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