La Corte di Cassazione ha stabilito che il compenso del difensore d'ufficio deve essere liquidato anche se l'impugnazione presentata è dichiarata inammissibile. La Corte ha chiarito che la norma che nega il compenso in caso di inammissibilità (art. 106 d.P.R. 115/2002) si applica esclusivamente ai difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e non può essere estesa per analogia alla difesa d'ufficio. Il Ministero della Giustizia, che aveva proposto ricorso, è stato condannato anche per abuso del processo.
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